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Regolamento 23 febbraio 2007, n. 10/R

Regolamento recante istruzioni tecniche per la redazione degli strumenti della pianificazione provinciale e comunale in materia di cave e torbiere, di recupero di cave dismesse o in abbandono e di riutilizzo dei materiali assimilabili, in attuazione dell' articolo 6 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 .

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima del 2 marzo 2007

Art. 2
- Quadro conoscitivo del PAERP
1. L'elaborazione del quadro conoscitivo del Piano delle attività estrattive di recupero delle aree escavate e riutilizzo dei residui recuperabili della provincia (PAERP) tiene conto dei seguenti contenuti essenziali:
a) approfondimenti delle conoscenze relative alle risorse estrattive ed ai giacimenti;
b) approfondimenti delle conoscenze relative ai materiali recuperabili e assimilabili di cui all' articolo 2 , comma 2, della l.r. 78/1998 ;
c) verifica dettagliata delle risorse essenziali del territorio, di cui all' articolo 3 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio), potenzialmente interessate
d) censimento delle attività estrattive in esercizio, con la specificazione dello stato di attuazione delle autorizzazioni rilasciate dai comuni, della tipologia dei materiali estratti,dei metodi di coltivazione e delle potenzialità estrattive residue anche in termini temporali;
e) vincoli e limitazioni d'uso del territorio, compresi quelli eventualmente stabiliti da atti di pianificazione territoriale e ambientale;
f) approfondimento delle conoscenze relative alle cave e alle zone di reperimento di materiali ornamentali storici;
g) individuazione generale delle cave dismesse in condizioni di degrado ambientale e per le quali non vi sia preventivo impegno alla risistemazione, evidenziando quelle che necessitano di interventi tesi a ridurre o eliminare il degrado;
h) ricognizione e consistenza dei materiali di recupero derivanti dall'estrazione dei materiali ornamentali.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.