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Regolamento 13 febbraio 2007, n. 7/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 31 agosto 2000, n. 72 (Riordino delle funzioni e delle attività in materia di promozione della cultura e della pratica delle attività motorie).

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 22 febbraio 2007

Art. 9
- Pronto soccorso
1. Ai fini delle esigenze di pronto soccorso, le palestre con capienza superiore a 100 sono dotate di un locale, di superficie netta non inferiore a 9 mq con lato minore non inferiore a 2,5 metri, sufficientemente areato e illuminato, che può essere adibito anche ad altri usi, purché compatibili con l'utilizzo sanitario.
2. Il locale di cui al comma 2, chiaramente segnalato ed agevolmente accessibile dal locale palestra, comunica con l'esterno in zona facilmente accessibile ai mezzi di emergenza sanitaria 118, è dotato di un lettino, anche pieghevole, di sgabelli, di un armadietto con l'attrezzatura di primo soccorso, di un apparecchio telefonico, di un lavabo con acqua potabile, di una scrivania con sedia, nonché di tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
3. Nelle palestre con capienza fino a 100 è in ogni caso garantita la dotazione di un lettino, anche pieghevole, di sgabelli, di un armadietto con l'attrezzatura di primo soccorso e di un apparecchio telefonico.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.