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Regolamento 13 febbraio 2007, n. 7/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 31 agosto 2000, n. 72 (Riordino delle funzioni e delle attività in materia di promozione della cultura e della pratica delle attività motorie).

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 22 febbraio 2007

Art. 8
- Spogliatoi per gli istruttori e per gli addetti e relativi servizi di supporto
1. Le palestre con capienza superiore a 50 sono dotate di almeno due spogliatoi per gli istruttori e per gli addetti distinti per sesso.
2. La superficie minima complessiva degli spogliatoi per gli istruttori e per gli addetti è pari a 12,8 metri quadrati ogni cinquanta utenti.
3. Ogni spogliatoio per gli istruttori e per gli addetti è fornito di dotazioni igieniche, composte da un w. c., da un lavabo e da un posto doccia ogni cinquanta utenti della palestra.
4. La compensabilità tra le superficie degli spogliatoi per gli istruttori e per gli addetti e tra le relative dotazioni igieniche e posti doccia è ammessa solo per palestre con capienza non superiore a 50. In tal caso, il limite di compensabilità è pari a 1,5.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.