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Regolamento 13 febbraio 2007, n. 7/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 31 agosto 2000, n. 72 (Riordino delle funzioni e delle attività in materia di promozione della cultura e della pratica delle attività motorie).

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 22 febbraio 2007

Art. 7
- Spogliatoi per gli utenti e relativi servizi di supporto
1. Ogni palestra è dotata di almeno due spogliatoi per gli utenti, distinti per sesso.
2. La superficie minima complessiva degli spogliatoi per gli utenti, al netto della superficie dei servizi igienici ed al lordo della superficie di eventuali disimpegni interni, non può essere inferiore a:
a) fino a dieci utenti: 1,6 mq/persona, con un minimo di 6,4 mq. per ciascun spogliatoio maschi/femmine;
b) da undici a trenta utenti: 1,2 mq/persona;
c) da trentuno a cinquanta utenti: 1,00 mq/persona;
d) da cinquantuno a ottanta utenti: 0,80 mq/persona;
e) da ottantuno a centoventi utenti: 0,50 mq/persona;
f) oltre centoventi utenti: 0,40 mq/persona.
3. La superficie minima per ciascuno dei due spogliatoi, applicabile a palestre con capienza fino a 10, è di 1,6 metri quadrati a persona, con un minimo di 6,4 metri quadrati.
4. Gli spogliatoi sono forniti di servizi igienici con una dotazione minima di un w. c., un lavabo e due posti doccia per ogni ventiquattro utenti.
5. La compensabilità tra le superfici degli spogliatoi per gli utenti e le relative dotazioni igieniche e posti doccia è ammessa solo per palestre con capienza totale non superiore a 50. In tal caso il limite di compensabilità è pari a 1,5.
6. Non è ammessa la compensabilità degli spogliatoi per gli utenti con quelli per gli istruttori.
7. Ferma restando la dotazione complessiva di servizi igienici richiesta dal presente regolamento, è ammessa la frazionabilità degli spogliatoi, purché sia rispettata per ogni locale la superficie minima di 6,4 metri quadrati. Ogni locale adibito a spogliatoio è dotato di almeno un w. c., un lavabo e un posto doccia.
8. Qualora sia prevista, a turno, la presenza di utenti di un solo sesso, le palestre con capienza totale non superiore a 50 possono essere dotate di un solo spogliatoio utenti; in tal caso gli orari di accesso alla palestra suddivisi per sesso sono esposti all'ingresso.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.