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Regolamento 13 febbraio 2007, n. 7/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 31 agosto 2000, n. 72 (Riordino delle funzioni e delle attività in materia di promozione della cultura e della pratica delle attività motorie).

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 22 febbraio 2007

Art. 5
- Sistema delle vie d'uscita
1. Le palestre con capienza fino a 50 sono realizzate con un sistema organizzato di vie di uscita, costituito da una uscita di larghezza non inferiore a 120 centimetri, ovvero da due uscite di larghezza non inferiore a 80 centimetri.
2. Le palestre con capienza fino a 50 in attività alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che non possano adeguarsi alla disposizione di cui al comma 1 per effetto di vincoli disposti ai sensi degli articoli 2, 3 e 5 Sito esternodella legge 1 giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico e storico), sono esonerate dall'obbligo di adeguamento, sempre che la larghezza dell'uscita non risulti inferiore a 80 centimetri: la loro capienza, in tal caso, non può essere superiore a 20.
3. Le palestre con capienza superiore a 50 sono realizzate nel rispetto delle disposizioni del d. m. 18 marzo 1996; a tal fine gli utenti e gli eventuali accompagnatori sono equiparati agli spettatori.
4. Le porte si aprono nel senso dell'esodo con azionamento a semplice spinta, e non possono comunque costituire motivo di maggior rischio nelle aree verso cui si aprono.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.