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Regolamento 13 febbraio 2007, n. 7/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 31 agosto 2000, n. 72 (Riordino delle funzioni e delle attività in materia di promozione della cultura e della pratica delle attività motorie).

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 22 febbraio 2007

Art. 3
- Determinazione della capienza delle palestre
1. Ai fini della determinazione della capienza di ciascuna palestra, la superficie degli spazi di attività a disposizione di ciascun utente non può essere inferiore a 4 metri quadrati.
2. Ai fini della determinazione della capienza di ciascuna palestra si considerano altresì i requisiti minimi stabiliti dal presente regolamento con riferimento a:
a) superficie degli spogliatoi;
b) dotazione dei servizi igienico - sanitari;
c) dimensionamento del sistema delle vie di uscita;
d) rapporto tra aerazione naturale e superficie degli spazi di attività motorio - ricreativa.
3. La capienza di ciascuna palestra è determinata assumendo come valore il risultato minimo risultante dai calcoli riferiti ai requisiti minimi di cui al comma 2.
4. La capienza risulta da apposita dichiarazione allegata alla comunicazione di inizio di attività, di cui all' articolo 15 , ed è esposta all'ingresso della palestra.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.