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Regolamento 13 febbraio 2007, n. 7/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 31 agosto 2000, n. 72 (Riordino delle funzioni e delle attività in materia di promozione della cultura e della pratica delle attività motorie).

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 22 febbraio 2007

Art. 2
- Definizioni
1. Ai sensi del presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni:
a) attività motorio - ricreative: attività non disciplinate da norme approvate dalle federazioni sportive nazionali;
b) attività sportive: attività disciplinate da norme approvate dalle federazioni sportive nazionali e come tali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), incluse quelle associate o praticate a supporto di dette attività ed inserite nel ciclo di preparazione atletica;
c) palestra: locale ove si svolgono le attività motorio – ricreative;
d) utenti: complesso di persone formato da istruttori, eventuali arbitri e praticanti l'attività motorio – ricreativa;
e) capienza: massimo affollamento contemporaneo di utenti, di pubblico e di eventuali accompagnatori consentito negli spazi destinati alle attività motorio – ricreative;
f) compensabilità delle superfici: possibilità di sommare le superfici di ambienti con medesima destinazione d'uso, ai fini del raggiungimento della superficie complessiva minima prevista dalla normativa vigente;
g) limite di compensabilità: limitazione posta alla compensabilità di superfici, calcolata sulla base del rapporto tra l'ambiente più grande e l'ambiente più piccolo;
h) frazionabilità degli spogliatoi: possibilità di suddividere la superficie complessiva da destinarsi agli spogliatoi in più locali distinti e separati con la medesima destinazione d'uso.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.