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Regolamento 13 febbraio 2007, n. 7/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 31 agosto 2000, n. 72 (Riordino delle funzioni e delle attività in materia di promozione della cultura e della pratica delle attività motorie).

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 22 febbraio 2007

Art. 18
- Disposizioni finali
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 16 il presente regolamento si applica alle palestre aperte dopo l'entrata in vigore del medesimo.
2. Per quanto non diversamente stabilito dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni statali in materia di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi. A tal fine gli utenti delle palestre sono equiparati agli spettatori.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.