Menù di navigazione

Regolamento 13 febbraio 2007, n. 7/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 31 agosto 2000, n. 72 (Riordino delle funzioni e delle attività in materia di promozione della cultura e della pratica delle attività motorie).

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 22 febbraio 2007

Art. 16
- Responsabile tecnico e requisiti professionali degli operatori
1. A tutela degli utenti ed a garanzia del servizio offerto presso ogni palestra opera un responsabile tecnico in possesso della laurea specialistica in scienze motorie.
2. Per lo svolgimento delle attività motorie e sportive all'interno della palestra il responsabile tecnico può avvalersi, sotto la proprio sorveglianza e responsabilità, dei seguenti soggetti:
a) tecnici del CONI, delle federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva;
b) tecnici diplomati a seguito di corsi di formazione professionale aventi caratteristiche e requisiti definiti da specifiche normative regionali;
c) Operatori in possesso del diploma di laurea in scienze motorie o di titoli equiparati ai sensi dellaSito esternolegge 18 giugno 2002, n. 136 (Equiparazione tra il diploma in educazione fisica e la laurea in scienze motorie).
3. All'ingresso della palestra sono esposti:
a) l'elenco aggiornato degli istruttori operanti nella palestra;
b) una copia della denuncia di inizio di attività.
4. Le palestre operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento si adeguano entro un anno alla disposizione di cui al presente articolo.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica alle palestre che siano già dotate di un responsabile tecnico in possesso di uno dei titoli previsti dal regolamento regionale 7 giugno 1999, n. 2 (Regolamento di attuazione dell' art. 13 della l.r. 8 ottobre 1992, n. 49 "Interventi per la promozione e disciplina delle attività motorie")

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.