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Regolamento 13 febbraio 2007, n. 7/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 31 agosto 2000, n. 72 (Riordino delle funzioni e delle attività in materia di promozione della cultura e della pratica delle attività motorie).

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 22 febbraio 2007

Art. 15
- Denuncia di inizio attività
1. La denuncia di inizio attività di cui all' articolo 10 della l. r. 72/2000 può essere presentata da persone fisiche o enti. Nel caso in cui l'esercente non sia persona fisica è obbligatoria la designazione di un gestore.
2. La denuncia di inizio attività è accompagnata da dichiarazione nella quale il richiedente attesta:
a) il possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
b) gli estremi delle certificazioni degli impianti tecnologici;
c) la capienza calcolata ai sensi dell' articolo 3 e la conformità della palestra alle norme del medesimo;
d) le generalità, se diverse da quelle del titolare, del responsabile tecnico delle attività svolte nella palestra;
e) il possesso dei requisiti di cui all' articolo 16;
f) il possesso di polizza assicurativa per i danni cagionati a terzi e derivanti dalle attività praticate nella palestra, indicandone gli estremi;

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.