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Regolamento 13 febbraio 2007, n. 7/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 31 agosto 2000, n. 72 (Riordino delle funzioni e delle attività in materia di promozione della cultura e della pratica delle attività motorie).

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 22 febbraio 2007

Art. 14
- Attività promiscue
1. Nelle palestre in possesso di autorizzazione allo svolgimento delle attività sportive come definite dall' articolo 2 possono essere svolte attività motorio-ricreative.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.