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Regolamento 13 febbraio 2007, n. 7/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 31 agosto 2000, n. 72 (Riordino delle funzioni e delle attività in materia di promozione della cultura e della pratica delle attività motorie).

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 22 febbraio 2007

Art. 12
- Barriere architettoniche
1. Alle palestre si applicano le disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.
2. In ciascuno dei due spogliatoi per gli utenti, singolo o frazionato, almeno uno dei servizi igienici è predisposto per utenti diversamente abili; in alternativa può essere previsto un solo servizio igienico con gli stessi requisiti, aggiuntivo a quelli interni agli spogliatoi, con accesso indipendente, dotato di antibagno.
3. Nelle palestre con capienza fino a 50, il servizio igienico per utenti diversamente abili può essere realizzato in uno degli spogliatoi per gli istruttori.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.