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Regolamento 13 febbraio 2007, n. 7/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 31 agosto 2000, n. 72 (Riordino delle funzioni e delle attività in materia di promozione della cultura e della pratica delle attività motorie).

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 22 febbraio 2007

Art. 10
- Requisiti microambientali
1. Il rapporto tra la superficie di aerazione naturale e la superficie netta degli spazi di attività delle palestre non può essere inferiore a un dodicesimo.
2. Qualora non sia possibile raggiungere il valore di cui al comma 1 è ammessa la realizzazione di un impianto di ventilazione meccanica in grado di colmare la differenza. In tal caso il calcolo della portata dell'aria è effettuato sul volume delle superfici non coperte dalla aerazione naturale.
3. Sono altresì ammessi sistemi di termoventilazione invernale con regolazione automatica della temperatura e di climatizzazione estiva ed invernale con controllo e regolazione automatica della temperatura e dell'umidità relativa.
4. Gli eventuali impianti di aerazione di cui ai commi 2 e 3 sono progettati e realizzati secondo le norme della Sito esternolegge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti), adottando i parametri UNI 10339 riferiti alla voce "palestre".
5. I servizi igienici e le docce sono dotati di una superficie di aerazione naturale non inferiore ad un ottavo della superficie lorda dei medesimi.
6. Qualora non sia possibile raggiungere il valore di cui al comma 6 è previsto un sistema di ventilazione artificiale, ad accensione automatica e con timer a spegnimento ritardato, tale da assicurare un ricambio d'aria non inferiore a 5 volumi ambiente ogni ora.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.