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Regolamento 13 febbraio 2007, n. 7/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 31 agosto 2000, n. 72 (Riordino delle funzioni e delle attività in materia di promozione della cultura e della pratica delle attività motorie).

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 22 febbraio 2007

Art. 1
- Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 10 e 10 bis della legge regionale 31 agosto 2000, n. 72 (Riordino delle funzioni e delle attività in materia di promozione della cultura e della pratica delle attività motorie) si applica ai locali presso cui si svolgono le attività di cui all' articolo 2 , comma 1, lettera a) del presente regolamento, ivi compresi quelli ubicati presso stabilimenti termali e centri benessere.
2. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i locali dove si svolgono le seguenti attività:
a) discipline riferibili a espressioni filosofiche dell'individuo, che comportino attività motoria;
b) ballo e danza, in quanto riferibili ad attività di spettacolo.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.