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Regolamento 9 febbraio 2007, n. 2/R

Regolamento di attuazione dell' articolo 37 , comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio) - Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 14 febbraio 2007

Sezione II
- Componenti della qualità degli insediamenti
Art. 9
- Componenti essenziali della qualità degli insediamenti
1. Sono componenti essenziali della qualità degli insediamenti:
a) le opere di urbanizzazione primaria di cui all' articolo 37 , comma 5 della l.r.1/2005 ;
b) le opere per la difesa del suolo e la regimazione delle acque;
c) gli impianti di smaltimento delle acque reflue;
d) le opere e le attrezzature necessarie alla messa in sicurezza della viabilità esistente ivi compresi gli impianti in sede stabile per il monitoraggio del traffico e per l'abbattimento dell'inquinamento acustico;
e) le scale mobili, gli ascensori, le altre opere o infrastrutture esterne per l'abbattimento delle barriere architettoniche e il miglioramento dell'accessibilità territoriale o urbana e per l'interscambio con la rete del trasporto pubblico locale di cui all' articolo 10 , comma 4, lettera d;
f) i sistemi di trasporto in sede propria ed il complesso delle infrastrutture e dei sistemi idonei al trasporto pubblico di persone o merci di cui all' articolo 10 , comma 2, lettera b;
g) i sistemi di informazione per migliorare l'accessibilità ai servizi, quali punti di informazione per il pubblico, installazioni urbane con pianta della città, stradario con la localizzazione dei principali servizi.
Art. 10
- Componenti del sistema della mobilità e accessibilità
1. Costituiscono componenti del sistema della mobilità e accessibilità
a) le infrastrutture per la mobilità ed il trasporto pubblico;
b) le infrastrutture per l'organizzazione della sosta;
c) le infrastrutture a servizio dei pedoni;
d) le infrastrutture per la mobilità ciclistica.
2. Sono infrastrutture per la mobilità ed il trasporto pubblico:
a) la rete complessiva della viabilità comprese le strade residenziali e le piazze;
b) le linee ferroviarie ancorché dismesse, i sistemi di trasporto in sede propria, le stazioni, le fermate e ogni altra infrastruttura a servizio del trasporto pubblico locale;
c) i porti e le stazioni marittime;
d) gli aeroporti;
e) gli interporti e le altre infrastrutture a servizio della logistica e del trasporto merci.
3. Sono infrastrutture per l'organizzazione della sosta:
a) i parcheggi pubblici di interscambio;
b) i parcheggi pubblici di destinazione ai servizi ed alle attrezzature urbane;
c) parcheggi pubblici a servizio della residenza;
d) i parcheggi pubblici di servizio alle attività commerciali e industriali;
e) i parcheggi pubblici per la sosta temporanea finalizzata al carico e allo scarico delle merci;
f) i parcheggi privati o ad uso esclusivo residenziale;
g) i parcheggi privati o ad uso esclusivo di servizio alle attività commerciali, industriali, direzionali e turistico-ricettive;
h) i parcheggi ad uso esclusivo per i taxi;
i) i parcheggi ad uso esclusivo per gli autobus turistici;
j) i parcheggi ad uso esclusivo per le persone disabili.
4. Sono infrastrutture a servizio dei pedoni:
a) i marciapiedi, le piazze ed ogni area urbana dedicata;
b) il complesso delle attrezzature utili alla segnalazione e regolazione visiva ed acustica degli attraversamenti stradali;
c) le opere per la delimitazione delle aree adibite ai pedoni;
d) le scale mobili, gli ascensori e le altre opere ed infrastrutture esterne per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed il miglioramento della accessibilità territoriale e urbana.
5. Sono infrastrutture per la mobilità ciclistica:
a) le piste ciclabili urbane ed extraurbane ovvero le aree comunque destinate ai ciclisti;
b) il complesso delle attrezzature utili alla segnalazione e alla regolazione visiva ed acustica degli attraversamenti stradali.
6. Le componenti del sistema della mobilità e accessibilità sono da classificare e disciplinare tenuto conto di quanto disposto anche dal Piano di Indirizzo Territoriale (PIT), di cui all' articolo 48 della l.r.1/2005 .
Art. 11
- Componenti del sistema del verde
1. Costituiscono componenti del sistema del verde:
a) il verde urbano;
c) il verde attrezzato.
Art. 12
- Verde urbano
2. Per determinare il fabbisogno di verde urbano,(5)

Parole abrogate con d.p.g.r. 5 luglio 2017, n. 32/R, art. 21.

, i comuni tengono conto:
a) della quantità di veicoli esistenti e circolanti giornalmente su quel territorio a seguito della realizzazione delle previsioni di piano strutturale;
b) dell'incremento del numero di abitanti;
c) delle previsioni relative a nuovi insediamenti.
Art. 13
Abrogato.
Art. 14
- Verde attrezzato
1. Il verde attrezzato è costituito dalle aree adibite a verde pubblico dotate di:
a) infrastrutture per le attività sportive e legate al tempo libero;
b) allestimenti fissi per spettacoli all'aperto ovvero predisposizioni per l'allestimento di spettacoli temporanei all'aperto;
c) infrastrutture per l'intrattenimento ed il gioco;
d) attrezzature per gli animali domestici.
2. La dotazione di spazi di verde attrezzato è commisurata alle esigenze dei singoli insediamenti, desumibili dai quadri conoscitivi dei piani strutturali e degli atti di governo del territorio dei comuni.
Art. 15
- Arredo urbano
1. L'arredo urbano è costituito dal complesso delle opere strutturali, formali e funzionali atte a garantire la fruibilità ed il decoro dello spazio urbano, quali:
a) le opere di allestimento utili alla fruizione delle strade, delle piazze, degli spazi pubblici o di uso pubblico da parte dei veicoli e dei pedoni;
b) le alberature, le aiuole e tutte le sistemazioni a verde delle aree di pertinenza o prossime alla sede stradale;
c) gli elementi per il decoro e la qualificazione esteriore del tessuto insediativo, con particolare riferimento al prospetto di piano terra degli edifici;
d) le insegne commerciali e la segnaletica di informazione o indicazione;
e) le attrezzature ecologiche per la raccolta dei rifiuti.
2. Gli atti di governo del territorio ed i regolamenti edilizi dei comuni definiscono una disciplina finalizzata alla qualificazione delle componenti dell'arredo urbano di cui al comma 1, orientando le proprie previsioni e disposizioni all'obiettivo del miglioramento dell'aspetto esteriore dei tessuti edilizi e degli spazi pubblici e di relazione.
3. La disciplina di cui al comma 2 indirizza la progettazione degli interventi pubblici e privati a più elevati livelli tecnici e qualitativi, privilegiando interventi in grado di incrementare la qualità degli assetti insediativi e dello spazio pubblico sotto il profilo urbanistico, architettonico, funzionale, paesaggistico e ambientale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.