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Regolamento 9 febbraio 2007, n. 2/R

Regolamento di attuazione dell' articolo 37 , comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio) - Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 14 febbraio 2007

Art. 8
- Poli urbani con bacino di utenza rilevante
1. Sono poli urbani con bacino di utenza rilevante:
a) le strutture ospedaliere;
b) le aree e le infrastrutture per lo sport, stadi e impianti sportivi utilizzati anche per eventi di intrattenimento culturale e musicale;
c) le strutture universitarie;
d) le strutture per la grande distribuzione commerciale;
e) i grandi stabilimenti industriali;
f) i centri espositivi, direzionali e le attrezzature per lo spettacolo;
g) i poli di attrazione turistica e i porti turistici;
h) i parchi urbani e territoriali;
i) le stazioni e le fermate ferroviarie;
j) porti commerciali, interporti e aeroporti.
2. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio assicurano il migliore inserimento nel territorio dei poli urbani di cui al comma 1, avendo cura di garantire la massima accessibilità ed il potenziamento del trasporto pubblico e del trasporto privato anche alternativo a quello motorizzato.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.