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Regolamento 9 febbraio 2007, n. 2/R

Regolamento di attuazione dell' articolo 37 , comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio) - Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 14 febbraio 2007

Art. 5
- Centri densamente abitati
1. Al fine di garantire la migliore organizzazione dei centri densamente abitati, i piani strutturali e gli atti di governo del territorio dei comuni si attengono al rispetto dei seguenti criter
a) localizzare le funzioni che danno luogo a fenomeni di congestione urbana in aree idonee a sostenere la mobilità indotta;
b) promuovere uno sviluppo a dimensione di quartiere nelle aree già servite da trasporto pubblico o già interessate da politiche tendenti a garantire l'accessibilità;
c) potenziare i punti di accesso ai centri urbani e le interconnessioni del trasporto privato con i sistemi di trasporto pubblico, con le piste ciclabili e i percorsi pedonali, introducendo parcheggi di interscambio;
d) sviluppare il sistema urbano della logistica, organizzando i flussi dei mezzi commerciali in modo compatibile con la qualità urbana;
e) programmare la riconversione o la trasformazione del patrimonio edilizio e delle aree urbane disponibili, tenendo conto delle esigenze risultanti dal quadro conoscitivo del piano strutturale e prevedendo per tali aree destinazioni compatibili o strategiche per la qualificazione del tessuto insediativo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.