Menù di navigazione

Regolamento 9 febbraio 2007, n. 2/R

Regolamento di attuazione dell' articolo 37 , comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio) - Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 14 febbraio 2007

Art. 22
- Edilizia sostenibile
1. I regolamenti edilizi comunali individuano soluzioni tecnologiche volte a favorire l'uso razionale dell'energia e l'uso di fonti energetiche rinnovabili. A tal fine, contengono indicazioni anche in ordine all'orientamento e alla conformazione degli edifici da realizzare, al fine di massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare.
2. I comuni incentivano l'edilizia sostenibile, nel rispetto delle linee guida tecnico-costruttive emanate dalla Regione ai sensi dell' articolo 145, comma 1 della l.r. 1/2005 , che individuano e definiscono uno standard di valutazione della qualità.
3. Nell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, i comuni individuano la soglia minima per l'accesso agli incentivi di cui agli articoli 145 , 146 e 147 della l.r. 1/2005 , graduando gli stessi a seconda del livello di ecoefficienza raggiunto nella progettazione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.