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Regolamento 9 febbraio 2007, n. 2/R

Regolamento di attuazione dell' articolo 37 , comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio) - Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 14 febbraio 2007

Art. 21
- Reti differenziate per la distribuzione e la disponibilità della risorsa idrica
1. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio dei comuni verificano, sulla base degli elementi conoscitivi reperibili, la disponibilità della risorsa idrica per le nuove previsioni insediative e di incremento degli insediamenti esistenti, tenendo conto:
a) delle esigenze della popolazione presente e prevista come insediabile;
b) degli incrementi d'uso connessi ai cicli stagionali ed ai flussi turistici;
c) delle previsioni produttive.
2. Al fine di favorire la realizzazione di reti separate per l'uso potabile e per l'uso non potabile dell'acqua, i regolamenti edilizi comunali prevedono:
a) per le zone industriali, sistemi di accumulo e riutilizzo di acque reflue depurate;
b) per l'irrigazione dei terreni, idonei sistemi di accumulo e riutilizzo delle acque piovane.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.