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Regolamento 9 febbraio 2007, n. 2/R

Regolamento di attuazione dell' articolo 37 , comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio) - Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 14 febbraio 2007

Art. 10
- Componenti del sistema della mobilità e accessibilità
1. Costituiscono componenti del sistema della mobilità e accessibilità
a) le infrastrutture per la mobilità ed il trasporto pubblico;
b) le infrastrutture per l'organizzazione della sosta;
c) le infrastrutture a servizio dei pedoni;
d) le infrastrutture per la mobilità ciclistica.
2. Sono infrastrutture per la mobilità ed il trasporto pubblico:
a) la rete complessiva della viabilità comprese le strade residenziali e le piazze;
b) le linee ferroviarie ancorché dismesse, i sistemi di trasporto in sede propria, le stazioni, le fermate e ogni altra infrastruttura a servizio del trasporto pubblico locale;
c) i porti e le stazioni marittime;
d) gli aeroporti;
e) gli interporti e le altre infrastrutture a servizio della logistica e del trasporto merci.
3. Sono infrastrutture per l'organizzazione della sosta:
a) i parcheggi pubblici di interscambio;
b) i parcheggi pubblici di destinazione ai servizi ed alle attrezzature urbane;
c) parcheggi pubblici a servizio della residenza;
d) i parcheggi pubblici di servizio alle attività commerciali e industriali;
e) i parcheggi pubblici per la sosta temporanea finalizzata al carico e allo scarico delle merci;
f) i parcheggi privati o ad uso esclusivo residenziale;
g) i parcheggi privati o ad uso esclusivo di servizio alle attività commerciali, industriali, direzionali e turistico-ricettive;
h) i parcheggi ad uso esclusivo per i taxi;
i) i parcheggi ad uso esclusivo per gli autobus turistici;
j) i parcheggi ad uso esclusivo per le persone disabili.
4. Sono infrastrutture a servizio dei pedoni:
a) i marciapiedi, le piazze ed ogni area urbana dedicata;
b) il complesso delle attrezzature utili alla segnalazione e regolazione visiva ed acustica degli attraversamenti stradali;
c) le opere per la delimitazione delle aree adibite ai pedoni;
d) le scale mobili, gli ascensori e le altre opere ed infrastrutture esterne per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed il miglioramento della accessibilità territoriale e urbana.
5. Sono infrastrutture per la mobilità ciclistica:
a) le piste ciclabili urbane ed extraurbane ovvero le aree comunque destinate ai ciclisti;
b) il complesso delle attrezzature utili alla segnalazione e alla regolazione visiva ed acustica degli attraversamenti stradali.
6. Le componenti del sistema della mobilità e accessibilità sono da classificare e disciplinare tenuto conto di quanto disposto anche dal Piano di Indirizzo Territoriale (PIT), di cui all' articolo 48 della l.r.1/2005 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.