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Regolamento 9 febbraio 2007, n. 2/R

Regolamento di attuazione dell' articolo 37 , comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio) - Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 14 febbraio 2007

Sezione I
- Disposizioni generali, ambiti principali del territorio urbanizzato e poli urbani con bacino di utenza rilevante
Art. 3
- Disposizioni e criteri generali per la qualità degli insediamenti
1. Nella definizione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio, i comuni individuano quale obiettivo strategico l'incremento della qualità del patrimonio insediativo, tenendo conto delle esigenze e delle dotazioni necessarie a riequilibrare e qualificare gli insediamenti esistenti, con particolare riferimento alle nuove previsioni, agli interventi di trasformazione o di riqualificazione urbanistica.
2. L'obiettivo di cui al comma 1 è perseguito attraverso la definizione di indicatori del livello di qualità, da conseguire attraverso progetti specifici o più ampi programmi di intervento per l'incremento della qualità urbana e assicurando, in ogni caso, il rispetto delle disposizioni (2)

Parole abrogate con d.p.g.r. 5 luglio 2017, n. 32/R, art. 19.

degli standard previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, di verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1 967, n.765), individuati quali livelli minimi inderogabili della qualità del patrimonio insediativo.
3. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio promuovono il potenziamento del trasporto pubblico e del trasporto privato alternativo a quello motorizzato, perseguendo il corretto equilibrio e l'integrazione tra le diverse componenti modali.
4. La dotazione di infrastrutture e di sistemi idonei al trasporto pubblico di persone o merci, costituisce riferimento prioritario per la localizzazione di ogni nuova previsione o intervento di trasformazione di carattere insediativo.
Art. 4
- Ambiti principali del territorio urbanizzato
1. Per stabilire requisiti di qualità urbana, ambientale ed edilizia adeguati alle peculiarità di ciascun contesto urbano, ai fini del presente regolamento, si individuano tre ambiti principali di territorio urbanizzato:
a) centri densamente abitati oppure ambiti metropolitani o ambiti caratterizzati da forte urbanizzazione diffusa;
b) centri abitati interessati da significativa affluenza turistica di carattere stagionale;
c) centri con bassa densità di abitanti oppure ambiti montani o rurali.
2. I comuni fanno riferimento agli ambiti di cui al comma 1, con possibilità di adattamento ovvero specificazione ulteriore in relazione alle caratteristiche del proprio territorio urbanizzato.
Art. 5
- Centri densamente abitati
1. Al fine di garantire la migliore organizzazione dei centri densamente abitati, i piani strutturali e gli atti di governo del territorio dei comuni si attengono al rispetto dei seguenti criter
a) localizzare le funzioni che danno luogo a fenomeni di congestione urbana in aree idonee a sostenere la mobilità indotta;
b) promuovere uno sviluppo a dimensione di quartiere nelle aree già servite da trasporto pubblico o già interessate da politiche tendenti a garantire l'accessibilità;
c) potenziare i punti di accesso ai centri urbani e le interconnessioni del trasporto privato con i sistemi di trasporto pubblico, con le piste ciclabili e i percorsi pedonali, introducendo parcheggi di interscambio;
d) sviluppare il sistema urbano della logistica, organizzando i flussi dei mezzi commerciali in modo compatibile con la qualità urbana;
e) programmare la riconversione o la trasformazione del patrimonio edilizio e delle aree urbane disponibili, tenendo conto delle esigenze risultanti dal quadro conoscitivo del piano strutturale e prevedendo per tali aree destinazioni compatibili o strategiche per la qualificazione del tessuto insediativo.
Art. 6
- Centri abitati interessati da significativa affluenza turistica stagionale
1. Al fine di garantire la migliore organizzazione dei centri abitati interessati da significativa affluenza turistica di carattere stagionale, i piani strutturali e gli atti di governo del territorio dei comuni si attengono al rispetto dei seguenti criteri:
a) dimensionare i servizi e le attrezzature in rapporto al flusso turistico stagionale e alla popolazione insediata, prevedendo dotazioni flessibili in grado di rispondere adeguatamente ai due tipi di utenza;
b) attenuare la pressione veicolare mediante azioni combinate, comprendenti la realizzazione di piste ciclabili, di parcheggi di interscambio, di aree per la sosta delle autocaravan e di servizi pubblici di collegamento.
Art. 7
- Centri con bassa densità di abitanti
1. Al fine di garantire la migliore organizzazione dei centri con bassa densità di abitanti i piani strutturali e gli atti di governo del territorio dei comuni si attengono al rispetto dei seguenti criteri:
a) favorire la permanenza dei residenti attraverso il miglioramento dei collegamenti con le reti infrastrutturali e con i servizi comprensoriali;
b) garantire la migliore organizzazione delle reti stradali al fine di preservare i centri abitati dal traffico di attraversamento.
Art. 8
- Poli urbani con bacino di utenza rilevante
1. Sono poli urbani con bacino di utenza rilevante:
a) le strutture ospedaliere;
b) le aree e le infrastrutture per lo sport, stadi e impianti sportivi utilizzati anche per eventi di intrattenimento culturale e musicale;
c) le strutture universitarie;
d) le strutture per la grande distribuzione commerciale;
e) i grandi stabilimenti industriali;
f) i centri espositivi, direzionali e le attrezzature per lo spettacolo;
g) i poli di attrazione turistica e i porti turistici;
h) i parchi urbani e territoriali;
i) le stazioni e le fermate ferroviarie;
j) porti commerciali, interporti e aeroporti.
2. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio assicurano il migliore inserimento nel territorio dei poli urbani di cui al comma 1, avendo cura di garantire la massima accessibilità ed il potenziamento del trasporto pubblico e del trasporto privato anche alternativo a quello motorizzato.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.