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Regolamento 25 ottobre 2006, n. 49/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 9 (Istituzione dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari).

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima del 3 novembre 2006

Art. 11
- Provvedimenti sanzionatori - articoli 13 e 14 della legge regionale 9/2006
1. Qualora sia accertata la mancanza di uno o più dei requisiti minimi di cui all' articolo 4 della legge regionale 9/2006 , la struttura competente della Giunta regionale provvede con decreto dirigenziale alla cancellazione del laboratorio dall'elenco. Il decreto dirigenziale di cancellazione è trasmesso al responsabile del laboratorio, all'azienda USL ed al Ministero competente.
2. All’accertamento delle violazioni degli obblighi sanzionati dall’articolo 14 della l.r. 9/2006 provvedono le aziende USL territorialmente competenti. Ai fini dell’irrogazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative). L´ente competente ad applicare le sanzioni e ad incamerare i proventi è la Regione. (5)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 18 ottobre 2011, n. 51/R, art. 5.


Note del Redattore:

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 18 ottobre 2011, n. 51/R , art. 1.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 18 ottobre 2011, n. 51/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 ottobre 2011, n. 51/R , art. 3.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 18 ottobre 2011, n. 51/R , art. 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 18 ottobre 2011, n. 51/R , art. 5.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.