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Regolamento 25 ottobre 2006, n. 49/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 9 (Istituzione dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari).

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima del 3 novembre 2006

Capo III
- Vigilanza e controllo
Art. 10
- Procedure di controllo - articolo 12 della legge regionale 9/2006
1. Le aziende USL effettuano controlli periodici sui laboratori iscritti nell'elenco, sulla base di una valutazione dei rischi identificati associati alle industrie alimentari per le quali i laboratori svolgono attività e con frequenza appropriata. I controlli si estendono ai laboratori terzi ai quali sia stata affidata l'esecuzione di determinate prove ai sensi dell' art. 5 della legge regionale 9/2006 .
2. Per le finalità di cui al comma 1, le aziende USL verificano presso i laboratori l'esistenza e la conservazione di documenti e registrazioni dai quali risulti il mantenimento dei requisiti minimi di cui all' articolo 4 della legge regionale 9/2006 . Le aziende USL verificano con le stesse modalità l'adempimento degli obblighi di pubblicità, aggiornamento e comunicazione di cui agli articoli 9 e 11 della legge regionale 9/2006 .
3. L'esito del controllo è comunicato al responsabile del laboratorio entro quindici giorni dal sopralluogo. Entro lo stesso termine, qualora si rendano necessari provvedimenti sanzionatori ai sensi dell' articolo 11 , l'esito è comunicato alla struttura della Giunta regionale competente per l'adozione di tali provvedimenti.
3 bis. I laboratori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 3 della l.r. 9/2006 che affidano l'esecuzione di determinate prove ad un laboratorio terzo, comunicano all’impresa alimentare committente gli esiti di tali prove con una delle seguenti modalità alternative:
a) trasmissione del rapporto di prova del laboratorio terzo ed indicazione del numero di iscrizione del laboratorio all’interno dell'elenco regionale di riferimento;
b) indicazione chiara e leggibile, nel proprio rapporto di prova, di ogni singola prova o gruppo di prove eseguite dal laboratorio terzo ed indicazione del numero di iscrizione del laboratorio all’interno dell'elenco regionale di riferimento. (4)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 18 ottobre 2011, n. 51/R, art. 4.

Art. 11
- Provvedimenti sanzionatori - articoli 13 e 14 della legge regionale 9/2006
1. Qualora sia accertata la mancanza di uno o più dei requisiti minimi di cui all' articolo 4 della legge regionale 9/2006 , la struttura competente della Giunta regionale provvede con decreto dirigenziale alla cancellazione del laboratorio dall'elenco. Il decreto dirigenziale di cancellazione è trasmesso al responsabile del laboratorio, all'azienda USL ed al Ministero competente.
2. All’accertamento delle violazioni degli obblighi sanzionati dall’articolo 14 della l.r. 9/2006 provvedono le aziende USL territorialmente competenti. Ai fini dell’irrogazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative). L´ente competente ad applicare le sanzioni e ad incamerare i proventi è la Regione. (5)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 18 ottobre 2011, n. 51/R, art. 5.


Note del Redattore:

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 18 ottobre 2011, n. 51/R , art. 1.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 18 ottobre 2011, n. 51/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 ottobre 2011, n. 51/R , art. 3.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 18 ottobre 2011, n. 51/R , art. 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 18 ottobre 2011, n. 51/R , art. 5.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.