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Regolamento 25 ottobre 2006, n. 49/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 9 (Istituzione dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari).

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima del 3 novembre 2006

Capo II
- Iscrizione nell'elenco regionale
Art. 04
- Domanda di iscrizione - articolo 7 della legge regionale 9/2006
1. I responsabili dei laboratori presentano domanda di iscrizione all'azienda USL, utilizzando i moduli predisposti dalla struttura competente della Giunta regionale ed allegando la documentazione di cui all' articolo 5
2. La domanda di iscrizione contiene:
a) nome, cognome, codice fiscale, indirizzo del responsabile del laboratorio;
b) ragione sociale o la denominazione della società o ente che gestisce il laboratorio;
c) sede legale della società o ente che gestisce il laboratorio;
d) sede operativa del laboratorio;
e) le specifiche prove o gruppi di prove che risultano accreditati al momento della domanda.
3. Nei casi di cui all' articolo 3 , lettere a) e b), la domanda di iscrizione deve essere presentata entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 05
- Documentazione per l'iscrizione - articolo 7 della legge regionale 9/2006
1. Alla domanda di iscrizione sono allegati :
a) copia del certificato di accreditamento secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, relativo alle singole prove o gruppi di prove di cui all' articolo 4 , comma 2, lettera e), rilasciato da un organismo di accreditamento conforme ai criteri generali stabiliti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011;
b) dichiarazione ai sensi dell' Sito esternoarticolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Sito esternodicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) concernente la conformità del laboratorio ai criteri generali per il funzionamento dei laboratori di prova stabiliti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025; (2)

Parole soppresse con d.p.g.r. 18 ottobre 2011, n. 51/R, art. 2.

c) esito dell'ultima verifica effettuata dall'organismo di accreditamento di cui alla lettera a);
d) ricevuta del versamento effettuato di importo pari a quanto previsto dal decreto ministeriale del 14 febbraio 1991 (Determinazione delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati), allegato I, sezione "Alimenti e bevande", punto 8;
e) dichiarazione ai sensi dell' Sito esternoarticolo 47 del d.p.r. 445/2000 relativa all'iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente.
2. I responsabili di laboratori già inseriti in elenchi provvisori precedentemente predisposti ai fini dell'autocontrollo delle industrie alimentari possono omettere di allegare la documentazione già presentata allegando opportuna dichiarazione ai sensi dell' Sito esternoarticolo 47 del d.p.r. 445/2000 .
3. I soggetti di cui al comma 2 sono esentati dal pagamento dell'importo di cui al comma 1, lettera d), previa presentazione della ricevuta del pagamento effettuato ai fini dell'iscrizione negli elenchi stessi.
Art. 06
- Iscrizione con riserva - articolo 8 della legge regionale 9/2006
1. I responsabili dei laboratori che non risultano accreditati ai sensi dell' art. 4 , comma 1 della legge regionale 9/2006 possono presentare domanda di iscrizione con riserva all'azienda USL, utilizzando i moduli predisposti dalla struttura competente della Giunta regionale ed allegando la documentazione di cui al comma 3. La comunicazione alla struttura medesima relativa al conseguimento dell'accreditamento è effettuata entro e non oltre diciotto mesi (3)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 ottobre 2011, n. 51/R, art. 3.

dalla data di iscrizione con riserva nell'elenco, ai sensi dell' art. 8, comma 2 della legge regionale 9/2006 .
2. La domanda di iscrizione con riserva contiene:
a) nome, cognome, codice fiscale, indirizzo del responsabile del laboratorio;
b) la ragione sociale o la denominazione della società o ente che gestisce il laboratorio;
c) la sede legale della società o ente che gestisce il laboratorio;
d) la sede operativa del laboratorio;
e) le singole prove o gruppi di prove in corso di accreditamento.
3. Alla domanda di iscrizione con riserva è allegata documentazione idonea ad attestare l'avvio delle procedure finalizzate all'accreditamento delle singole prove o gruppi di prove di cui al comma 2, lettera e); sono allegati, altresì, i documenti di cui all' art. 5 , comma 1, lettere b), d), e).
Art. 07
- Procedura di iscrizione - articoli 7 e 8 della legge regionale 9/2006
1. L'azienda USL, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, verificata la completezza della domanda stessa e della documentazione allegata, trasmette alla struttura competente della Giunta regionale un parere vincolante sulla conformità della documentazione ai requisiti minimi di cui all' articolo 4 della legge regionale 9/2006 .
2. Qualora risulti necessaria l'integrazione della domanda o degli allegati, l'azienda USL ne dà comunicazione al responsabile del laboratorio; il termine di cui al comma 1 è sospeso fino all'acquisizione dell'integrazione richiesta e, comunque, per non più di sei mesi.
3. La struttura competente della Giunta regionale, entro trenta giorni dal ricevimento del parere di cui al comma 1, provvede con decreto dirigenziale all'iscrizione del laboratorio nell'elenco regionale, assegnando ad esso un numero progressivo, ovvero al rigetto della domanda.
4. Il decreto dirigenziale di iscrizione è trasmesso al responsabile del laboratorio interessato, all'azienda USL ed al Ministero della salute.
5. I dati relativi all'iscrizione nell'elenco regionale devono essere riportati sui rapporti di prova riferiti ad analisi effettuate dai laboratori ai fini dell'autocontrollo delle industrie alimentari.
Art. 08
- Variazioni e cancellazione volontaria
1. Ogni variazione relativa ai dati contenuti nella domanda di iscrizione e nella documentazione allegata è comunicata all'azienda USL entro quindici giorni dal responsabile del laboratorio, tramite i moduli predisposti dalla struttura competente della Giunta regionale. La comunicazione è trasmessa a detta struttura ai fini dell'aggiornamento dell'elenco.
2. Qualora la variazione riguardi la ragione sociale o la denominazione della società o ente che gestisce il laboratorio, il responsabile del laboratorio presenta all'azienda USL una istanza di aggiornamento dell'elenco, allegando una dichiarazione ai sensi dell' Sito esternoarticolo 47 del d.p.r. 445/2000 , relativa all'avvenuta variazione. L'istanza è trasmessa alla struttura competente della Giunta regionale ai fini dell'aggiornamento dell'elenco.
3. La cancellazione volontaria del laboratorio dall'elenco è richiesta dal responsabile del laboratorio alla struttura competente della Giunta regionale che provvede nei modi di cui all' articolo 11 , comma 1.
Art. 09
- Struttura dell'elenco e pubblicità
1. In relazione a ciascun laboratorio iscritto, l'elenco regionale contiene almeno:
a) la ragione sociale o la denominazione della società o ente che gestisce il laboratorio;
b) la sede del laboratorio;
c) il numero progressivo assegnato al laboratorio;
d) la data di iscrizione;
e) l'eventuale indicazione di iscrizione con riserva;
f) il nome dell'organismo di accreditamento di cui all' art. 5 , comma 1, lettera a) ed il numero da questo assegnato al laboratorio ai fini della consultazione delle singole prove o gruppi di prove accreditati tramite gli strumenti informativi ufficiali dell'organismo stesso.
2. L'elenco regionale è realizzato mediante supporto informatico ed è gestito dalla competente struttura della Giunta regionale.
3. La struttura di cui al comma 2 provvede alla pubblicazione dell'elenco sul Bollettino ufficiale della Regione entro il 28 febbraio di ogni anno e rende disponibile l'elenco sul sito ufficiale della Regione Toscana, aggiornandolo tempestivamente a seguito di variazioni o richieste di cancellazione volontaria di cui all' articolo 8 , o in esecuzione dei provvedimenti di cui all' articolo 11 , comma 1.

Note del Redattore:

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 18 ottobre 2011, n. 51/R , art. 1.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 18 ottobre 2011, n. 51/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 ottobre 2011, n. 51/R , art. 3.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 18 ottobre 2011, n. 51/R , art. 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 18 ottobre 2011, n. 51/R , art. 5.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.