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Regolamento 25 ottobre 2006, n. 49/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 9 (Istituzione dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari).

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima del 3 novembre 2006

Capo I
- Disposizioni generali
Art. 01
- Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina:
a) la procedura di iscrizione nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari istituito dalla legge regionale 9 marzo 2006, n. 9 (Istituzione dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari);
b) la documentazione necessaria ai fini della presentazione della domanda e l'importo dovuto per l'iscrizione nell'elenco stesso;
c) le modalità ed i termini per lo svolgimento delle funzioni di controllo e vigilanza.
Art. 02
- Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "elenco", l'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari;
b) "laboratori", i laboratori non annessi alle industrie alimentari che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per le industrie alimentari e i laboratori annessi alle industrie alimentari che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo anche per conto di altre industrie alimentari facenti capo a soggetti giuridici diversi;
c) "responsabile del laboratorio", il rappresentante legale della società o ente che gestisce il laboratorio;
d) "azienda unità sanitaria locale (azienda USL)", il dipartimento di prevenzione dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio rispetto alla sede del laboratorio;
e) "gruppi di prove”: insieme di prove analitiche individuate in base alle modalità di identificazione dei settori e delle tecniche di prova del laboratorio in discipline e sub-discipline, in conformità alle regole dell’Ente di accreditamento. Tale distinzione può riguardare i prodotti, le grandezze o i principi di misura. (1)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 18 ottobre 2011, n. 51/R, art. 1.

Art. 03
- Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai laboratori presenti sul territorio regionale che intendono conseguire l'iscrizione nell'elenco, i quali:
a) siano già inseriti in elenchi provvisori precedentemente predisposti ai fini dell'autocontrollo delle industrie alimentari;
b) non siano iscritti negli elenchi di cui alla lettera a), ma risultino già operanti ai sensi Sito esternodel decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione della direttiva 93/43/CEE e della direttiva 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari);
c) non siano iscritti negli elenchi di cui alla lettera a) ed intendano iniziare a svolgere attività di analisi nell'ambito dell'autocontrollo delle industrie alimentari.

Note del Redattore:

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 18 ottobre 2011, n. 51/R , art. 1.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 18 ottobre 2011, n. 51/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 ottobre 2011, n. 51/R , art. 3.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 18 ottobre 2011, n. 51/R , art. 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 18 ottobre 2011, n. 51/R , art. 5.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.