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Regolamento 25 ottobre 2006, n. 49/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 9 (Istituzione dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari).

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima del 3 novembre 2006

Art. 09
- Struttura dell'elenco e pubblicità
1. In relazione a ciascun laboratorio iscritto, l'elenco regionale contiene almeno:
a) la ragione sociale o la denominazione della società o ente che gestisce il laboratorio;
b) la sede del laboratorio;
c) il numero progressivo assegnato al laboratorio;
d) la data di iscrizione;
e) l'eventuale indicazione di iscrizione con riserva;
f) il nome dell'organismo di accreditamento di cui all' art. 5 , comma 1, lettera a) ed il numero da questo assegnato al laboratorio ai fini della consultazione delle singole prove o gruppi di prove accreditati tramite gli strumenti informativi ufficiali dell'organismo stesso.
2. L'elenco regionale è realizzato mediante supporto informatico ed è gestito dalla competente struttura della Giunta regionale.
3. La struttura di cui al comma 2 provvede alla pubblicazione dell'elenco sul Bollettino ufficiale della Regione entro il 28 febbraio di ogni anno e rende disponibile l'elenco sul sito ufficiale della Regione Toscana, aggiornandolo tempestivamente a seguito di variazioni o richieste di cancellazione volontaria di cui all' articolo 8 , o in esecuzione dei provvedimenti di cui all' articolo 11 , comma 1.

Note del Redattore:

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 18 ottobre 2011, n. 51/R , art. 1.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 18 ottobre 2011, n. 51/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 ottobre 2011, n. 51/R , art. 3.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 18 ottobre 2011, n. 51/R , art. 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 18 ottobre 2011, n. 51/R , art. 5.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.