Regolamento 25 ottobre 2006, n. 49/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 9 (Istituzione dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari).
Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima del 3 novembre 2006
Art. 09
- Struttura dell'elenco e pubblicità
1. In relazione a ciascun laboratorio iscritto, l'elenco regionale contiene almeno:
a) la ragione sociale o la denominazione della società o ente che gestisce il laboratorio;
b) la sede del laboratorio;
c) il numero progressivo assegnato al laboratorio;
d) la data di iscrizione;
e) l'eventuale indicazione di iscrizione con riserva;
f) il nome dell'organismo di accreditamento di cui all' art. 5 , comma 1, lettera a) ed il numero da questo assegnato al laboratorio ai fini della consultazione delle singole prove o gruppi di prove accreditati tramite gli strumenti informativi ufficiali dell'organismo stesso.
2. L'elenco regionale è realizzato mediante supporto informatico ed è gestito dalla competente struttura della Giunta regionale.
3. La struttura di cui al comma 2 provvede alla pubblicazione dell'elenco sul Bollettino ufficiale della Regione entro il 28 febbraio di ogni anno e rende disponibile l'elenco sul sito ufficiale della Regione Toscana, aggiornandolo tempestivamente a seguito di variazioni o richieste di cancellazione volontaria di cui all' articolo 8 , o in esecuzione dei provvedimenti di cui all' articolo 11 , comma 1.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.