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Regolamento 25 ottobre 2006, n. 49/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 9 (Istituzione dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari).

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima del 3 novembre 2006

Art. 08
- Variazioni e cancellazione volontaria
1. Ogni variazione relativa ai dati contenuti nella domanda di iscrizione e nella documentazione allegata è comunicata all'azienda USL entro quindici giorni dal responsabile del laboratorio, tramite i moduli predisposti dalla struttura competente della Giunta regionale. La comunicazione è trasmessa a detta struttura ai fini dell'aggiornamento dell'elenco.
2. Qualora la variazione riguardi la ragione sociale o la denominazione della società o ente che gestisce il laboratorio, il responsabile del laboratorio presenta all'azienda USL una istanza di aggiornamento dell'elenco, allegando una dichiarazione ai sensi dell' Sito esternoarticolo 47 del d.p.r. 445/2000 , relativa all'avvenuta variazione. L'istanza è trasmessa alla struttura competente della Giunta regionale ai fini dell'aggiornamento dell'elenco.
3. La cancellazione volontaria del laboratorio dall'elenco è richiesta dal responsabile del laboratorio alla struttura competente della Giunta regionale che provvede nei modi di cui all' articolo 11 , comma 1.

Note del Redattore:

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 18 ottobre 2011, n. 51/R , art. 1.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 18 ottobre 2011, n. 51/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 ottobre 2011, n. 51/R , art. 3.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 18 ottobre 2011, n. 51/R , art. 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 18 ottobre 2011, n. 51/R , art. 5.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.