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Regolamento 25 ottobre 2006, n. 49/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 9 (Istituzione dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari).

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima del 3 novembre 2006

Art. 07
- Procedura di iscrizione - articoli 7 e 8 della legge regionale 9/2006
1. L'azienda USL, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, verificata la completezza della domanda stessa e della documentazione allegata, trasmette alla struttura competente della Giunta regionale un parere vincolante sulla conformità della documentazione ai requisiti minimi di cui all' articolo 4 della legge regionale 9/2006 .
2. Qualora risulti necessaria l'integrazione della domanda o degli allegati, l'azienda USL ne dà comunicazione al responsabile del laboratorio; il termine di cui al comma 1 è sospeso fino all'acquisizione dell'integrazione richiesta e, comunque, per non più di sei mesi.
3. La struttura competente della Giunta regionale, entro trenta giorni dal ricevimento del parere di cui al comma 1, provvede con decreto dirigenziale all'iscrizione del laboratorio nell'elenco regionale, assegnando ad esso un numero progressivo, ovvero al rigetto della domanda.
4. Il decreto dirigenziale di iscrizione è trasmesso al responsabile del laboratorio interessato, all'azienda USL ed al Ministero della salute.
5. I dati relativi all'iscrizione nell'elenco regionale devono essere riportati sui rapporti di prova riferiti ad analisi effettuate dai laboratori ai fini dell'autocontrollo delle industrie alimentari.

Note del Redattore:

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 18 ottobre 2011, n. 51/R , art. 1.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 18 ottobre 2011, n. 51/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 ottobre 2011, n. 51/R , art. 3.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 18 ottobre 2011, n. 51/R , art. 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 18 ottobre 2011, n. 51/R , art. 5.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.