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Regolamento 25 ottobre 2006, n. 49/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 9 (Istituzione dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari).

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima del 3 novembre 2006

Art. 06
- Iscrizione con riserva - articolo 8 della legge regionale 9/2006
1. I responsabili dei laboratori che non risultano accreditati ai sensi dell' art. 4 , comma 1 della legge regionale 9/2006 possono presentare domanda di iscrizione con riserva all'azienda USL, utilizzando i moduli predisposti dalla struttura competente della Giunta regionale ed allegando la documentazione di cui al comma 3. La comunicazione alla struttura medesima relativa al conseguimento dell'accreditamento è effettuata entro e non oltre diciotto mesi (3)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 ottobre 2011, n. 51/R, art. 3.

dalla data di iscrizione con riserva nell'elenco, ai sensi dell' art. 8, comma 2 della legge regionale 9/2006 .
2. La domanda di iscrizione con riserva contiene:
a) nome, cognome, codice fiscale, indirizzo del responsabile del laboratorio;
b) la ragione sociale o la denominazione della società o ente che gestisce il laboratorio;
c) la sede legale della società o ente che gestisce il laboratorio;
d) la sede operativa del laboratorio;
e) le singole prove o gruppi di prove in corso di accreditamento.
3. Alla domanda di iscrizione con riserva è allegata documentazione idonea ad attestare l'avvio delle procedure finalizzate all'accreditamento delle singole prove o gruppi di prove di cui al comma 2, lettera e); sono allegati, altresì, i documenti di cui all' art. 5 , comma 1, lettere b), d), e).

Note del Redattore:

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 18 ottobre 2011, n. 51/R , art. 1.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 18 ottobre 2011, n. 51/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 ottobre 2011, n. 51/R , art. 3.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 18 ottobre 2011, n. 51/R , art. 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 18 ottobre 2011, n. 51/R , art. 5.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.