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Regolamento 25 ottobre 2006, n. 49/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 9 (Istituzione dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari).

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima del 3 novembre 2006

Art. 03
- Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai laboratori presenti sul territorio regionale che intendono conseguire l'iscrizione nell'elenco, i quali:
a) siano già inseriti in elenchi provvisori precedentemente predisposti ai fini dell'autocontrollo delle industrie alimentari;
b) non siano iscritti negli elenchi di cui alla lettera a), ma risultino già operanti ai sensi Sito esternodel decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione della direttiva 93/43/CEE e della direttiva 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari);
c) non siano iscritti negli elenchi di cui alla lettera a) ed intendano iniziare a svolgere attività di analisi nell'ambito dell'autocontrollo delle industrie alimentari.

Note del Redattore:

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 18 ottobre 2011, n. 51/R , art. 1.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 18 ottobre 2011, n. 51/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 ottobre 2011, n. 51/R , art. 3.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 18 ottobre 2011, n. 51/R , art. 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 18 ottobre 2011, n. 51/R , art. 5.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.