Regolamento 25 ottobre 2006, n. 49/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 9 (Istituzione dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari).
Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima del 3 novembre 2006
Art. 02
- Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "elenco", l'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari;
b) "laboratori", i laboratori non annessi alle industrie alimentari che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per le industrie alimentari e i laboratori annessi alle industrie alimentari che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo anche per conto di altre industrie alimentari facenti capo a soggetti giuridici diversi;
c) "responsabile del laboratorio", il rappresentante legale della società o ente che gestisce il laboratorio;
d) "azienda unità sanitaria locale (azienda USL)", il dipartimento di prevenzione dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio rispetto alla sede del laboratorio;
e) "gruppi di prove”: insieme di prove analitiche individuate in base alle modalità di identificazione dei settori e delle tecniche di prova del laboratorio in discipline e sub-discipline, in conformità alle regole dell’Ente di accreditamento. Tale distinzione può riguardare i prodotti, le grandezze o i principi di misura. (1)
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.