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Regolamento 1 agosto 2006, n. 40/R

Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima del 10 agosto 2006

Art. 08
- Riconoscimento condizionato
1. Qualora, a seguito dell'ispezione di cui all' articolo 7 , comma 3, l'azienda USL accerti che lo stabilimento soddisfa tutti i requisiti generali e specifici necessari a garantire l'igiene dei prodotti trattati ai sensi del reg. (CE) 853/2004, ma è carente di altri requisiti previsti dalla legislazione alimentare, trasmette al comune il parere che attesta tale carenza ed il numero di identificazione dello stabilimento acquisito ai sensi dell' articolo 7 , comma 4.
2. Il comune, acquisito il parere ed il numero di identificazione, adotta un provvedimento di riconoscimento condizionato, provvedendo a notificarlo in originale al richiedente e ad inviarlo in copia alla Regione e all'azienda USL.
3. Il riconoscimento condizionato è valido per un periodo di massimo tre mesi, nel corso del quale lo stabilimento può svolgere la propria attività, ma viene sottoposto a nuova ispezione.
4. Qualora, in esito alla nuova ispezione, i requisiti carenti risultino non ancora soddisfatti, l'azienda USL invia al comune una proposta di proroga del riconoscimento condizionato per un periodo di tre mesi, nel corso del quale procede ad ulteriore ispezione. La proroga è comunicata dal comune all'interessato, alla Regione ed all'azienda USL.
5. Qualora l'ulteriore ispezione di cui al comma 4 abbia esito favorevole, l'azienda USL invia al comune il relativo parere; il comune adotta un provvedimento di conferma del riconoscimento, provvedendo a notificarlo in originale al richiedente e ad inviarlo in copia alla Regione e all'azienda USL.
6. Qualora l'ulteriore ispezione di cui al comma 4 abbia esito negativo, l'azienda USL trasmette al comune ed alla Regione il relativo parere; il comune adotta e notifica all'interessato un provvedimento con il quale inibisce la prosecuzione dell'attività dalla data di scadenza del periodo di proroga e ne invia copia alla Regione e all'azienda USL.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 1.

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Comma inserito con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 1.

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Parole così sostituite con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 2.

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Parole così sostituite con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 3.

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Articolo così sostituito con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 4.

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Articolo così sostituito con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 5.

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Articolo così sostituito con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 6.

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Punto dell'allegato A così sostituito con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 7.

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Punto dell'allegato A abrogato con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.