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Regolamento 1 agosto 2006, n. 40/R

Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima del 10 agosto 2006

Art. 07
- Procedura di riconoscimento
1. I titolari degli stabilimenti di cui all' articolo 5 presentano domanda di riconoscimento in originale ed in copia al comune dove è situata la sede operativa, allegando la documentazione di cui all'allegato A della deliberazione della Giunta regionale n. 371 del 15 aprile 2002 (Approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra regione Toscana ed ANCI-Federsanità relativo alle procedure per il rilascio di autorizzazioni e/o riconoscimenti comunitari di competenza dei comuni).
2. Il comune trasmette la copia della domanda all'azienda USL ai fini dell'ispezione preventiva dello stabilimento.
3. L'azienda USL verifica la domanda e la documentazione allegata ed effettua un sopralluogo ispettivo al fine di verificare la rispondenza dello stabilimento ai requisiti previsti dal reg. (CE) 853/2004, esprimendo un parere vincolante.
4. In caso di parere favorevole, l'azienda USL trasmette alla Regione il modello per l'identificazione dello stabilimento; la Regione attribuisce il numero di identificazione allo stabilimento e ne dà comunicazione all'azienda USL.
5. L'azienda USL, acquisito il numero di identificazione dello stabilimento, trasmette al comune il parere relativo al sopralluogo e la comunicazione di attribuzione del numero di identificazione.
6. Il comune, acquisito il parere ed il numero di identificazione, adotta il provvedimento di riconoscimento, provvedendo a notificarlo in originale al richiedente e ad inviarlo in copia alla Regione e all'azienda USL.
7. I titolari di stabilimenti che intendono effettuare modifiche strutturali e/o impiantistiche, variare la tipologia produttiva o avviare un'attività diversa da quella riconosciuta, devono inoltrare al comune una domanda di aggiornamento del provvedimento di riconoscimento, per la quale si procede come indicato ai commi da 2 a 6 ed all’allegato A della deliberazione della Giunta regionale n. 371/2002 (Approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra Regione Toscana ed A.N.C.I. Federsanità relativo alle procedure per il rilascio di autorizzazioni e/o riconoscimenti comunitari di competenza dei Comuni.) (1)

Comma così sostituito con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R, art. 1.

7 bis. In caso di variazione della titolarità o della ragione sociale, senza che venga apportata alcuna delle modifiche o delle variazioni indicate al comma 7, i titolari comunicano la variazione intervenuta al comune competente, che, effettuata la voltura, provvede ad inviarla alla Regione ed all’azienda USL.(2)

Comma inserito con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R, art. 1.


Note del Redattore:

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Comma così sostituito con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 1.

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Comma inserito con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 1.

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Parole così sostituite con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 2.

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Parole così sostituite con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 3.

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Articolo così sostituito con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 4.

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Articolo così sostituito con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 5.

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Articolo così sostituito con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 6.

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Punto dell'allegato A così sostituito con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 7.

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Punto dell'allegato A abrogato con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.