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Regolamento 1 agosto 2006, n. 40/R

Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima del 10 agosto 2006

Art. 15
- Anagrafe delle registrazioni
1. Le aziende USL assicurano la corretta registrazione dei dati relativi agli stabilimenti ed alle attività di cui all' articolo 10 , nonché ai controlli ufficiali ivi effettuati, mediante un sistema informativo costituito in base a criteri omogenei sul territorio regionale, aggiornato e consultabile in tempo reale.
2. I dati minimi necessari per la registrazione sono indicati nell'allegato A del presente regolamento.
3. Le aziende USL mantengono aggiornata l'anagrafe delle registrazioni ai soli fini del controllo ufficiale.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 1.

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Comma inserito con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 1.

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Parole così sostituite con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 2.

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Parole così sostituite con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 3.

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Articolo così sostituito con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 4.

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Articolo così sostituito con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 5.

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Articolo così sostituito con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 6.

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Punto dell'allegato A così sostituito con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 7.

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Punto dell'allegato A abrogato con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.