Regolamento 1 agosto 2006, n. 40/R
Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.
Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima del 10 agosto 2006
Art. 14
- Sopralluogo di verifica (6)
1. Nei casi di cui all’articolo 12 e 13, comma 2, l’azienda USL può effettuare un sopralluogo di verifica presso la sede operativa dell’attività entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui all’articolo 12, comma 1 o della comunicazione di cui all’articolo 13, comma 1, al fine di verificarne la conformità ai requisiti generali e specifici previsti dal reg. (CE) 852/2004.
2. Qualora, nell’esercizio dell’attività di cui al comma 1, l’azienda USL accerti la mancata conformità ai requisiti previsti dal regolamento (CE) 852/2004 e la non conformità riscontrata non sia tale da rappresentare un pericolo per la sicurezza degli alimenti, comunica al titolare l’esito del sopralluogo, assegnando un termine per l’adozione delle misure correttive eventualmente necessarie.
3. Qualora le non conformità rilevate siano tali da rappresentare un rischio anche potenziale per la sicurezza degli alimenti, l’azienda USL notifica l’esito del sopralluogo al titolare ed al comune, il quale adotta un provvedimento motivato di divieto di iniziare o proseguire l’attività, salvo che il titolare provveda a conformare la stessa ai requisiti di cui al comma 1.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.