Regolamento 1 agosto 2006, n. 40/R
Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.
Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima del 10 agosto 2006
Art. 11
- Modalità di registrazione
1. Salvo il disposto dell' articolo 10 , comma 4, la registrazione avviene a seguito di dichiarazione di inizio attività effettuata
a) per le attività svolte in sede fissa, presso il comune deve si trova la sede operativa dello stabilimento;
b) per le attività diverse da quelle della lettera a), presso il comune dove si trova la sede legale della società o la residenza del titolare della ditta individuale.
2. La registrazione non è soggetta a rinnovo; alla registrazione provvede l'azienda USL competente per territorio.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.