Menù di navigazione

Regolamento 1 agosto 2006, n. 40/R

Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima del 10 agosto 2006

Art. 10
- Obbligo di registrazione
1. Sono soggetti a registrazione ai sensi del reg. (CE) 852/2004, con le modalità di cui all' articolo 11 , tutti gli stabilimenti del settore alimentare che eseguono una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita ai quali non si applica il reg. (CE) 853/2004.
2. Sono soggette a registrazione, con le modalità di cui all' articolo 11 , anche le seguenti attività che trattano prodotti di origine animale alle quali non si applica il reg. (CE) 853/2004:
a) la vendita di carni di pollame o lagomorfi macellati nell'azienda agricola fino a un massimo di10.000 capi all'anno,(4)

Parole così sostituite con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R, art. 3.

da parte del produttore direttamente al consumatore finale, su sua richiesta, oppure a laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione, posti nell'ambito del territorio della provincia in cui insiste l'azienda o nel territorio delle province contermini, che forniscano direttamente al consumatore finale tali carni come carni fresche;
b) la cessione di alimenti di origine animale effettuata unicamente da un laboratorio annesso ad un esercizio di commercio al dettaglio ad un altro esercizio di commercio al dettaglio posto nell'ambito della stessa provincia o delle province limitrofe(4)

Parole così sostituite con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R, art. 3.

comune o dei comuni limitrofi, a condizione che l'attività in questione non rappresenti l'attività prevalente dell'impresa alimentare in termini di volumi di prodotto;
c) l'attività di cacciatori che, in assenza di strutture e attrezzature dedicate, forniscono per ciascuno un massimo di 500 capi all'anno di selvaggina selvatica piccola o di un capo all'anno di selvaggina selvatica grossa direttamente al consumatore finale oppure a laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione, posti nell'ambito del territorio della provincia in cui insiste la zona di caccia o nel territorio delle province contermini, che riforniscono il consumatore finale.
3. Nei casi di cui al comma 2, lettera c), il cacciatore deve comunicare in forma scritta all'esercente l'attività di commercio al dettaglio o di somministrazione la zona di provenienza degli animali cacciati, al fine di garantirne la rintracciabilità. Sono fatte salve le disposizioni in materia di accertamenti sanitari per le carni di suidi ed altri animali selvatici sensibili alla trichinellosi.
4. Gli stabilimenti e le attività di cui ai commi 1 e 2 che siano già in possesso di autorizzazione o altra registrazione assimilabile, rilasciata in base a norme specifiche in materia di alimenti, non sono soggette a nuova registrazione. Le aziende USL provvedono a trasferire i dati relativi a tali imprese nell'anagrafe delle registrazioni di cui all' articolo 15 entro il 31 dicembre 2009, richiedendo se del caso le necessarie integrazioni.
5. Gli stabilimenti che siano già in possesso di autorizzazione o altra registrazione assimilabile, rilasciata in base a norme specifiche di settore diverse da quelle di cui al comma 4, non sono soggetti a nuova registrazione.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto dell'allegato A così sostituito con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto dell'allegato A abrogato con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.