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Regolamento 1 agosto 2006, n. 40/R

Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima del 10 agosto 2006

Art. 09
- Norma transitoria
1. I titolari degli stabilimenti di macellazione e sezionamento a capacità limitata autorizzati ai sensi degli articoli 5 e 6 Sito esternodel decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286 (Attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche), dell' Sito esternoarticolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 495 (Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/116/CEE che modifica la direttiva 71/118/ CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile) e del Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559 (Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/495/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia in materia di produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento), nonché i titolari degli stabilimenti di macellazione in deroga, ai sensi dell' Sito esternoarticolo 4 del d.p.r. 559/1992 e dell'articolo 4 Sito esternodel d.p.r. 495/1997 , possono presentare domanda di riconoscimento entro e non oltre il 31 dicembre 2008. (3)

Parole così sostituite con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R, art. 2.

2. I titolari degli stabilimenti di cui al comma 1 che non presentano domanda di riconoscimento possono proseguire l'attività fino al 31 dicembre 2009, cessando di operare e di immettere prodotti sul mercato a partire dal 1 gennaio 2010.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 1.

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Comma inserito con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 1.

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Parole così sostituite con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 2.

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Parole così sostituite con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 3.

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Articolo così sostituito con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 4.

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Articolo così sostituito con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 5.

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Articolo così sostituito con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 6.

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Punto dell'allegato A così sostituito con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 7.

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Punto dell'allegato A abrogato con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.