Regolamento 1 agosto 2006, n. 40/R
Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.
Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima del 10 agosto 2006
Art. 02
- Ambito di applicazione
1. Salvo quanto previsto all' articolo 3 , le disposizioni del presente regolamento si applicano:
a) agli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale soggetti a riconoscimento ai sensi del reg. (CE) 853/2004, di cui all'articolo 5;
b) agli stabilimenti che trattano prodotti non di origine animale soggetti a registrazione ai sensi del reg. (CE) 852/2004, di cui all'articolo 10 , comma 1;
c) alle attività che trattano prodotti di origine animale escluse dall'ambito di applicazione del reg.(CE) 853/2004 ma soggette a registrazione ai sensi del reg. (CE) 852/2004, di cui all' articolo 10 , comma 2.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.