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Regolamento 1 agosto 2006, n. 40/R

Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima del 10 agosto 2006

Art. 16
- Deroghe
1. Nei casi previsti dall'articolo 13, paragrafo 4 del reg. (CE) 852/2004 e dall'articolo 10, paragrafo 4 del reg. (CE) 853/2004, al fine di ottenere l'adozione di misure nazionali per l'adattamento dei requisiti previsti dai regolamenti stessi, ed in particolare i requisiti generali di cui all'allegato II del reg. (CE) 852/2004 ed i requisiti specifici di cui all'allegato III del reg. (CE) 853/2004, gli operatori del settore alimentare devono inviare al Ministero della salute - Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, per il tramite della Regione che esprime il proprio parere, una domanda corredata da
a) una breve descrizione dei requisiti per i quali intendono richiedere la deroga;
b) una descrizione dei prodotti e degli stabilimenti interessati;
c) qualsiasi altra informazione utile.
2. Qualora la deroga sia richiesta in relazione a prodotti tradizionali, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, lettera a) del reg. (CE) 852/2004 e dell'articolo 10, paragrafo 4, lettera a) del reg. (CE) 853/2004, gli operatori del settore alimentare possono chiedere in particolare l'adattamento dei seguenti requisiti:
a) requisiti ambientali dei locali necessari a conferire ai prodotti caratteristiche specifiche, di cui all'allegato II, capitolo II, paragrafo I, lettere da a) ad e) del reg. (CE) 852/2004;
b) requisiti relativi al tipo di materiale che costituisce gli strumenti specifici per la preparazione, il confezionamento e l'imballaggio dei prodotti, di cui all'allegato II, capitolo II, paragrafo I, lettera f) e capitolo V, paragrafo I del reg. (CE) 852/2004.
3. Nel caso di cui al comma 2, gli operatori garantiscono in ogni caso la pulizia e la disinfezione dei locali e degli utensili con modalità e frequenza adeguate ad assicurare il mantenimento dei requisiti di igiene degli alimenti.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 1.

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Comma inserito con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 1.

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Parole così sostituite con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 2.

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Parole così sostituite con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 3.

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Articolo così sostituito con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 4.

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Articolo così sostituito con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 5.

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Articolo così sostituito con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 6.

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Punto dell'allegato A così sostituito con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 7.

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Punto dell'allegato A abrogato con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.