Menù di navigazione

Regolamento 1 agosto 2006, n. 40/R

Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima del 10 agosto 2006

Art. 01
- Oggetto
1. Il presente regolamento definisce le modalità per il riconoscimento e la registrazione degli stabilimenti del settore alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per alimenti di origine animale.
2. Il presente regolamento disciplina, inoltre, i criteri e le modalità per l'adattamento dei requisiti previsti dai regolamenti comunitari.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto dell'allegato A così sostituito con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto dell'allegato A abrogato con Dpgr 30 luglio 2008, n. 41/R , art. 7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.