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Regolamento 23 novembre 2005, n. 61/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana").

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima del 30 novembre 2005

Art. 58
- Stime dei beni
1. La stima dei beni regionali da alienare e da permutare il cui valore, determinato ai sensi dell' articolo 21 della legge regionale, sia inferiore ad euro 500.000 è affidata alle strutture regionali competenti in materia di gestione e manutenzione del patrimonio; può comunque essere richiesta la collaborazione di uffici o agenzie pubbliche abilitate a tale funzione nel caso di beni con particolari caratteristiche o nel caso di difficoltà oggettive nella determinazione del prezzo.
2. Per i beni appartenenti al patrimonio regionale, dati in gestione ad enti diversi a norma delle leggi vigenti, la stima è effettuata dall'ente gestore oppure dalla Regione in collaborazione con quest'ultimo; la deliberazione di cui all' articolo 20 della legge regionale ne determina modalità e oneri.
3. La stima del bene avviene nello stato di fatto in cui il medesimo si trova al momento della perizia; le eventuali migliorie di cui all' articolo 21 , comma 1, della legge regionale vengono stimate ed indicate a parte.

Note del Redattore:

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Parola inserita con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 1.

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Parole eliminate con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 2.

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Comma inserito con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 3.

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Comma inserito con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.