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Regolamento 23 novembre 2005, n. 61/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana").

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima del 30 novembre 2005

Art. 50
- Autorizzazioni e concessioni amministrative all'uso dei beni appartenenti al patrimonio agricolo- forestale regionale
1. L'uso eccezionale e temporaneo di un bene appartenente al patrimonio agricolo-forestale regionale può essere autorizzato ai sensi dell' articolo 39
2. I beni appartenenti al patrimonio agricolo-forestale possono essere concessi in uso, nel rispetto delle disposizioni dettate dall' articolo 40 , con atto dell'ente competente ai sensi dell' articolo 26 della l.r. 39/2000 .
3. E' facoltà dell'ente competente, in deroga a quanto previsto dall'articolo 41, comma 3, procedere all'assegnazione diretta del bene in concessione qualora sia stata esperita senza esito per almeno una volta la procedura di cui all'articolo 41, comma 1, e qualora sussistano particolari esigenze di celerità della procedura in relazione alla natura del bene ed alla sua utilizzazione.
4. Il disciplinare di concessione dei beni contiene quanto indicato all' articolo 40 , comma 3, ed in particolare:
a) l'uso cui è destinato il bene in concessione, in conformità con quanto indicato nell'eventuale bando di assegnazione e nel rispetto delle finalità perseguite nell'amministrazione del patrimonio agricolo forestale regionale, come indicate all' articolo 27 della l.r. 39/2000 ;
b) l'ammontare del canone di concessione, calcolato secondo le disposizioni della vigente normativa anche sulla base di perizie tecnico estimative; per attività che rivestono un rilevante interesse pubblico e che non perseguono fini di lucro, può essere consentito il pagamento di un canone ridotto determinato dall'ente competente, in misura non inferiore al canone determinato ai sensi dell' articolo 44.
5. Il disciplinare di concessione è adottato in conformità di un disciplinare-tipo che contiene in particolare gli obblighi specifici del concessionario determinati in rapporto alla specialità del bene; il disciplinare tipo è approvato con atto del dirigente regionale responsabile della struttura competente in materia di patrimonio agricolo forestale; fino all'approvazione del disciplinare tipo gli enti competenti provvedono al rilascio delle concessioni in base alle disposizioni di cui all' articolo 40
6. Fermo restando quanto disposto all' articolo 45 , comma 4, per migliorie e/o innovazioni, l'ente competente può disporre su richiesta del concessionario lo scomputo dal canone di concessione fino ad un importo massimo pari al 80 per cento di quest'ultimo, per il periodo di tempo necessario al recupero delle somme investite, ma non superiore al termine di durata della concessione; nel caso in cui alla scadenza della concessione tale importo non sia stato completamente recuperato, l'ente competente può concedere il rinnovo della concessione e applicare, sul nuovo canone concessivo, un ulteriore periodo di scomputo; gli importi delle migliorie effettuate con contributo pubblico possono essere oggetto di scomputo solo per la parte di costo effettivamente a carico del concessionario.
7. I lavori effettuati dall'amministrazione concedente in accordo con il concessionario possono comportare una rivalutazione del canone.

Note del Redattore:

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Parola inserita con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 1.

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Parole eliminate con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 2.

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Comma inserito con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 3.

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Comma inserito con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.