Menù di navigazione

Regolamento 23 novembre 2005, n. 61/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana").

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima del 30 novembre 2005

Art. 14
- Sede inventariale
1. Ai fini del presente regolamento, per sede inventariale si intende un raggruppamento di uffici coincidente con una struttura di massima dimensione o con parte di essa, ovvero comprendente parti di più strutture, che, ai soli fini della tenuta dei registri di consistenza e della gestione dei beni, rappresenta un unico complesso organico di beni.
2. La consegna dei beni di ciascuna sede inventariale si effettua con le modalità di cui all' articolo 20

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola inserita con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole eliminate con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.