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Regolamento 9 febbraio 2005, n. 29/R

Regolamento di attuazione dell’ articolo 14 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale).

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima del 16 febbraio 2005

Art. 07
- Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con Dpgr 25 febbraio 2008, n. 12/R , art. 1.

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Comma inserito con Dpgr 25 febbraio 2008, n. 12/R , art. 1.

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Lettera così sostituita con Dpgr 25 febbraio 2008, n. 12/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con Dpgr 25 febbraio 2008, n. 12/R , art. 3.

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Allegato abrogato con Dpgr 25 febbraio 2008, n. 12/R , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.