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Regolamento 9 febbraio 2005, n. 29/R

Regolamento di attuazione dell’ articolo 14 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale).

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima del 16 febbraio 2005

Art. 04
- Diniego
1. L’autorizzazione non è rilasciata nei seguenti casi:
a) ove il richiedente non risulti in possesso dei requisiti previsti dal Sito esternod.lgs. 395/2000 ;(3)

Lettera così sostituita con Dpgr 25 febbraio 2008, n. 12/R, art. 2.

b) ove la domanda di autorizzazione non contenga gli elementi indicati nello schema di domanda di cui all'articolo 3, comma 1; (3)

Lettera così sostituita con Dpgr 25 febbraio 2008, n. 12/R, art. 2.

c) ove sia stato negato il nulla osta di cui all’ articolo 3 , comma 4;
d) ove l’effettuazione del servizio richiesto comporti sottrazione di utenza ai servizi programmati su gomma e su ferro di cui all’ articolo 2 della l.r. 42/1998 , la sottrazione dell’utenza è valutata in base alle caratteristiche del servizio proposto, con particolare riferimento al percorso,al programma di esercizio, alle tariffe ed all’offerta di ulteriori servizi complementari; i servizi corrispondenti a quelli di Gran Turismo in essere al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento non determinano sottrazione di utenza ai servizi programmati;
e) ove la regione limitrofa abbia espresso parere negativo in ordine ai servizi interregionali.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con Dpgr 25 febbraio 2008, n. 12/R , art. 1.

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Comma inserito con Dpgr 25 febbraio 2008, n. 12/R , art. 1.

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Lettera così sostituita con Dpgr 25 febbraio 2008, n. 12/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con Dpgr 25 febbraio 2008, n. 12/R , art. 3.

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Allegato abrogato con Dpgr 25 febbraio 2008, n. 12/R , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.