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Regolamento 9 febbraio 2005, n. 29/R

Regolamento di attuazione dell’ articolo 14 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale).

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima del 16 febbraio 2005

Art. 03
- Modalità di rilascio dell’autorizzazione
1. La domanda di autorizzazione allo svolgimento dei servizi di cui all’articolo 14 della l.r. 42 del 1998 contiene la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui al Sito esternodecreto legislativo 22 dicembre 2000 n.395 (Attuazione della direttiva del Consiglio dell’Unione europea n.98/76/CE del 1 ottobre 1998, modificativa della direttiva n.96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati ed altri titoli allo scopo di favorire l’esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali) e l’indicazione degli autobus destinati allo svolgimento del servizio richiesto. La domanda è redatta in conformità alle disposizioni del Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) secondo lo schema approvato con decreto del dirigente della struttura regionale competente.(1)

Comma così sostituito con Dpgr 25 febbraio 2008, n. 12/R, art. 1.

1 bis. La struttura regionale competente provvede alla verifica del possesso dei requisiti nei modi e nei termini previsti dal Sito esternod. lgs. 395/2000 .(2)

Comma inserito con Dpgr 25 febbraio 2008, n. 12/R, art. 1.

2. L’autorizzazione non è soggetta a limiti temporali.
3. In caso di ricevimento di una domanda di autorizzazione regolarmente formulata e senza motivi ostativi al suo accoglimento, ma relativa a servizi interregionali, il dirigente della struttura regionale competente provvede all’immediato invio della medesima alla regione limitrofa interessata, dando alla stessa il termine di trenta giorni dal ricevimento della raccomandata a/r per esprimere eventuali pareri contrari al rilascio dell’autorizzazione medesima. Decorso tale termine senza che siano pervenute osservazioni il dirigente responsabile procede al rilascio dell’autorizzazione.
4. Nel caso di ricevimento di una domanda di autorizzazione relativa a nuovi percorsi per la quale occorra acquisire il nulla osta ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio relativo all’idoneità del percorso ed all’ubicazione delle fermate di cui all’articolo 5, ultimo comma, Sito esternodel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), il dirigente della struttura regionale competente comunica all’interessato la sospensione del procedimento fino all’acquisizione del relativo nulla osta.
5. Le eventuali modifiche, concernenti percorso, programma di esercizio, e tariffe del servizio, anche in relazione ad altre prestazioni o servizi comprese nella tariffa medesima, specificate nella domanda di cui al comma 1, sono comunicate alla struttura regionale competente e si considerano accolte qualora non venga comunicato all’interessato un motivato provvedimento di diniego entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione
6. La cessazione del servizio autorizzato è comunicata alla struttura regionale competente trenta giorni prima dell’interruzione del servizio e della stessa è data adeguata informazione all’utenza.
7. Per i servizi autorizzati con finalità turistiche, eserciti su prenotazione, è ammessa la soppressione della corsa ove i passeggeri coprano meno del trenta per cento dei posti disponibili; in tal caso gli utenti sono informati almeno ventiquattro ore prima dell’orario di effettuazione della corsa medesima.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con Dpgr 25 febbraio 2008, n. 12/R , art. 1.

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Comma inserito con Dpgr 25 febbraio 2008, n. 12/R , art. 1.

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Lettera così sostituita con Dpgr 25 febbraio 2008, n. 12/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con Dpgr 25 febbraio 2008, n. 12/R , art. 3.

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Allegato abrogato con Dpgr 25 febbraio 2008, n. 12/R , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.