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Regolamento 9 febbraio 2005, n. 29/R

Regolamento di attuazione dell’ articolo 14 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale).

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima del 16 febbraio 2005

Art. 02
- Ambito di competenza
1. La struttura regionale competente rilascia l’autorizzazione all’esercizio di servizi di trasporto pubblico locale di cui all’ articolo 2, comma 1, lettera c), l.r. 42/1998 , per i servizi automobilistici che collegano tra loro, su autostrada, raccordo autostradale, strada di grande comunicazione o altra viabilità con analoghe caratteristiche o funzioni, i capoluoghi di provincia ed il Comune di Piombino in quanto centro dotato di infrastrutture per la mobilità marittima aventi rilevanza a livello regionale .
2. L’autorizzazione relativa ai servizi che interessano il territorio di due regioni, con percorso prevalente nella Regione Toscana, è rilasciata previa richiesta di parere alla regione limitrofa interessata.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con Dpgr 25 febbraio 2008, n. 12/R , art. 1.

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Comma inserito con Dpgr 25 febbraio 2008, n. 12/R , art. 1.

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Lettera così sostituita con Dpgr 25 febbraio 2008, n. 12/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con Dpgr 25 febbraio 2008, n. 12/R , art. 3.

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Allegato abrogato con Dpgr 25 febbraio 2008, n. 12/R , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.