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Regolamento 2 febbraio 2005, n. 22/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro") in materia di occupazione e mercato del lavoro.

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima del 9 febbraio 2005




IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Visto l' Sito esternoarticolo 121 della Costituzione , quarto comma, così come modificato dall' Sito esternoarticolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 ;


Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);


Visto il proprio decreto 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro");


Visto il Sito esternodecreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla Sito esternolegge 14 febbraio 2003, n. 30 " e successive modifiche;


Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" in materia di occupazione e mercato del lavoro) con la quale si introducono modifiche alla normativa regionale in attuazione del decreto legislativo sopracitato;


Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 26 gennaio 2005 con la quale è stato approvato il regolamento recante "Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n.32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro") in materia di occupazione e mercato del lavoro";


EMANA


il seguente Regolamento:


Art. 01
- Sostituzione del Titolo VI del d.p.g.r. 47/R/2003
Art. 02
- Sostituzione del Titolo IX del d.p.g.r. 47/R/2003
Art. 03
- Norma transitoria
1. I soggetti pubblici e privati che alla data di entrata in vigore del presente regolamento svolgono servizi al lavoro in regime di convenzione con una provincia o con la Regione, sono provvisoriamente accreditati per i servizi oggetto della suddetta convenzione.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento i soggetti accreditati provvisoriamente sono tenuti a richiedere alla Regione o alla provincia l'iscrizione nell'elenco degli accreditati, secondo i requisiti e le procedure indicati negli articoli 138 , 139 , 142 e 143 , introdotti dall'articolo 2 del presente regolamento.
3. La provincia o la Regione possono negare l'iscrizione nell'elenco degli accreditati dei soggetti di cui al comma 1, qualora questi non abbiano svolto correttamente i servizi affidati.
4. I soggetti accreditati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per lo svolgimento di attività di orientamento secondo le procedure previste per la formazione professionale, sono iscritti d'ufficio all'elenco di cui al presente regolamento per lo svolgimento dell'attività indicata all' articolo 135 , comma 1, lettera a).


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell' articolo è riportato in modifica al D.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 47/R .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.