Regolamento 3 gennaio 2005, n. 9/R
Regolamento di attuazione dell' articolo 23 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modifiche. Trasporto pubblico locale su gomma.
Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005
Art. 09
- Informazione a bordo
1. A bordo di ogni singolo mezzo sono esposti:
a) cartelli indicatori di percorso intercambiabili relativi alla linea, con l'indicazione delle principali fermate;
b) il sistema tariffario applicato;
c) le modalità di convalida dei biglietti;
d) le sanzioni applicabili ai viaggiatori sprovvisti di titoli di viaggio;
e) il marchio identificativo regionale del settore dei trasporti pubblici locali di cui all’articolo 23, comma 1, lettera g) della l.r.42/98; (6)
f) il numero verde regionale per i reclami dell'utenza, riprodotto nel rispetto del documento allegato al presente regolamento sotto la lettera "C";
g) il numero del servizio informazioni del soggetto esercente;
h) per i servizi extraurbani, l'indicazione del diritto al rimborso del biglietto nei casi di cui all' articolo16 e le modalità di inoltro della relativa richiesta.
2. A bordo di ogni mezzo è, inoltre, assicurata la divulgazione di tutte le iniziative, promosse dalle istituzioni o dalle stesse aziende, al fine di incoraggiare l'utilizzo del trasporto pubblico.
Note del Redattore: